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RC TRUST

Qual'è l'Oggetto dell'Assicurazione TRUST

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa polizza gli assicuratori si impegnano a tenere indenne l’assicurato contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile – che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da terzi all’assicurato stesso per la prima volta e notificate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA o durante il “maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento” (se concesso), purché tali richieste di risarcimento siano originate da un atto illecito commesso dall’assicurato o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il periodo di assicurazione o di RETROATTIVITÀ (se concessa) per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa.

A maggiore precisazione l’assicuratore terrà indenne l’assicurato per le perdite patrimoniali a lui ascrivibili conseguenti ad un atto illecito commesso o presunto. (Responsabilità Professionale) Risulta altresì assicurata la responsabilità connessa alla gestione del trust svolta dall’assicurato e che abbia causato perdite patrimoniali derivanti da atto illecito commesso e presunto. (Responsabilità Gestionale).

Estensioni

Le seguenti estensioni sono operanti solo se specificatamente richiamate e solo se il fatturato, e le altre informazioni, per tali attività sono dichiarate e sempreché il fatturato per tali attività rientri nel fatturato totale.

Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicato nel MODULO / SCHEDA DI COPERTURA. PAGAMENTI AGLI EREDI: L’Assicuratore rimborserà le perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento sviluppate in maniera significativa nei confronti degli eredi del singolo assicurato che sia deceduto o sia stato dichiarato fallito durante il periodo di validità della polizza e che siano comunicati all’Assicuratore , a condizione che tale richiesta di risarcimento:

  1.  sia avanzata contro la loro presenza in virtù della loro qualità di eredi del singolo assicurato deceduto / fallito;
  2. se avanzata nei confronti di quel singolo assicurato sarebbe stata coperta ai sensi della presente polizza.

CONIUGE: L’Assicuratore rimborserà le perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento avanzato contro il legittimo coniuge del singolo assicurato durante il periodo di validità della polizza e che sono comunicate all’Assicuratore durante tale periodo, una condizione che tale richiesta di risarcimento:

  1. sia avanzata contro il coniuge esclusivamente in virtù della sua condizione giuridica di legittimo consorte di quel singolo assicurato;
  2. se avanzata nei confronti di quel singolo assicurato sarebbe stata coperta ai sensi della presente polizza;
  3. abbia per oggetto beni in regime di comunione matrimoniale o convenzionale tra, il singolo assicurato e il suo consorte legittimo, o beni ceduti da quel singolo assicurato al legittimo consorte. Le seguenti estensioni sono sempre operanti. Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicato nel MODULO / SCHEDA DI COPERTURA.

ESTENSIONE CODICE PRIVACY

La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l’ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali, (D.lgs. 30/06/2003 n. 196, ex art. 15 primo comma, danni cagionati per effetto del trattamento) o comunque ricollegabili all’errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.

ESTENSIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l’ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti ai senti del DL. 09/04/08 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori). Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all’ASSICURATO.

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